Regolamento

Art. 17

In vigore dal 4 mar 1928
In caso di danni derivanti da intemperie, incendio o da altra causa accidentale le spese di restauro saranno a carico del Ministero, semprechè non risulti provato che vi fu difetto di cura o di precauzioni. In tale caso sarà responsabile il Capo Missione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo