Art. 17
Regolamento

Art. 17

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In vigore dal 4 mar 1928
In caso di danni derivanti da intemperie, incendio o da altra causa accidentale le spese di restauro saranno a carico del Ministero, semprechè non risulti provato che vi fu difetto di cura o di precauzioni. In tale caso sarà responsabile il Capo Missione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-17