Regolamento

Art. 11

In vigore dal 4 mar 1928
È fatto assoluto divieto di accantonare in magazzini, soffitte o cantine i mobili che per lungo uso abbiano bisogno di riparazione, poiché l'accurata manutenzione deve esser tale da evitare la dannosa diminuzione del valore dell'arredamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-11

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