Regolamento
Art. 8
In vigore dal 4 mar 1928
In caso di morte del Capo Missione spetta agli eredi di procedere alla ricognizione e alla firma del verbale di cui ai precedenti . Gli eredi potranno delegare persona di loro fiducia che all'uopo sarà munita di mandato speciale rilasciato per atto di notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Se gli eredi non intervengono nè si fanno rappresentare, s'intenderà che essi accettano ad ogni effetto le risultanze del verbale redatto dal Capo Missione assumente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-8