Regolamento

Art. 6

In vigore dal 4 mar 1928
Quando per qualsiasi ragione il Capo Missione si allontani temporaneamente dalla sede, ha l'obbligo di designare persona di sua fiducia e verso di lui responsabile, che si incarichi della custodia dei beni di proprietà dello Stato durante l'assenza e lo rappresenti, nel caso di mancato ritorno, nella ricognizione di cui all'articolo precedente. L'Incaricato d'affari ad interim, che durante l'assenza del Capo Missione assume soltanto l'ordinaria amministrazione degli affari in corso, non ha facoltà di usare degli appartamenti privati nè della sede e relative suppellettili, la cui custodia e manutenzione continua perciò a restare a carico del Capo Missione titolare. Tuttavia, il Ministero può in casi assolutamente eccezionali autorizzare l'Incaricato d'affari ad interim a servirsi dei soli locali di rappresentanza, e delle dotazioni assegnate alla Regia rappresentanza per un determinato periodo di tempo o per quanto è richiesto da particolari avvenimenti. In tal caso l'Incaricato d'affari ad interim ha la responsabilità della custodia e della manutenzione dei locali e degli oggetti affidatigli, la cui consegna e riconsegna devono effettuarsi previ opportuni accordi col Capo Missione o con la persona di fiducia da questi nominata. La consegna e la riconsegna avranno luogo mediante processi verbali, che saranno redatti con l'assistenza dell'intendente alla Regia sede e inviati in copia al Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-6

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