RegolamentoTitolo III

Art. 51

In vigore dal 23 giu 1927
Non oltre i quindici giorni dalla presentazione il Prefetto trasmette la domanda al Ministero dell'economia nazionale col proprio parere e con quello del commissario straordinario incaricato dell'amministrazione delle Camere di commercio della Provincia nonché col parere tecnico dell'Ufficio del Genio civile, il quale, prima di pronunziarsi, deve eseguire un regolare accertamento sopra luogo. Il parere del Commissario deve riferirsi ai punti considerati all' del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290; il Commissario deve inoltre pronunziarsi sul regolamento, sulla tariffa di cui ai comma 4 e 5 dell' del decreto-legge, e riferire anche sulla gestione antecedente dei Magazzini e sulla regolarità di essa. Nel caso che il Commissario sia interessato in taluno dei Magazzini della sua circoscrizione resta affidato al Prefetto il compito che la legge deferisce al Commissario. Nei trenta giorni successivi il Ministro per l'economia decide con suo decreto, in conformità di quanto è disposto nel primo comma dell' del decreto-legge, a quali degli esistenti Magazzini generali debba essere concessa l'autorizzazione a continuare l'esercizio previo parere di una speciale Commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale e di un rappresentante del Ministero delle finanze. Tale autorizzazione ha carattere definitivo; tuttavia può essere subordinata all'adempimento, entro un dato termine, di talune condizioni da stabilirsi a giudizio discrezionale del Ministro. Gli esercenti Magazzini generali ai quali sia negata l'autorizzazione, o che tralascino di farne domanda nel termine stabilito dall', debbono cessare la loro attività allo spirare del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 19 maggio 1927, n. 840, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1928, n. 584, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che, in considerazione della proroga prevista per l'art. 21 del D.L. 1 Luglio 1926, n. 2290, e' conseguentemente prorogato al 30 giugno 1927 anche il termine fissato dal presente Regio Decreto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-51

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