RegolamentoTitolo III

Art. 53

In vigore dal 4 mar 1927
Le disposizioni transitorie del presente decreto non si applicano ai Magazzini generali istituiti in virtù di speciali provvedimenti legislativi. Tali Magazzini generali possono essere dispensati dal Ministro per l'economia nazionale dall'obbligo di prestare la cauzione. Visto, d'ordine di S. M. il Re: Il Ministro per l'economia nazionale: Belluzzo.
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