RegolamentoTitolo III

Art. 52

In vigore dal 4 mar 1927
Fino a quando non siano costituiti i Consigli provinciali dell'economia, le attribuzioni ad essi demandate dal decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e dal presente regolamento sono esercitate dai Commissari straordinari delle Camere di commercio e industria.
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