Regolamento›Titolo III
Art. 52
52 / 53In vigore dal 4 mar 1927
Fino a quando non siano costituiti i Consigli provinciali dell'economia, le attribuzioni ad essi demandate dal decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e dal presente regolamento sono esercitate dai Commissari straordinari delle Camere di commercio e industria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-52