RegolamentoTitolo II

Art. 47

In vigore dal 4 mar 1927
Il capo dell'Ufficio doganale potrà sempre chiedere che gli sieno esibiti i registri dell'amministrazione esercente e confrontarli con quelli doganali. Rilevandosi differenze ne sarà subito informato per le sue disposizioni, il direttore della Circoscrizione doganale, il quale potrà anche ordinare la immediata verificazione del deposito. Le spese all'uopo occorrenti saranno sostenute dall'amministrazione o dalla dogana, secondo che risultino erronei i registri dell'una o dell'altra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-47

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo