RegolamentoTitolo II

Art. 46

In vigore dal 4 mar 1927
Ove l'amministrazione esercente il Magazzino generale istituisca un servizio interno di guardia notturna, essa dovrà rendersi garante della moralità delle persone al medesimo addette. Chiuso il Magazzino, le guardie notturne non potranno uscire che per motivi eccezionali, accertati da coloro che custodiscono le chiavi degli ingressi. L'autorità finanziaria potrà sempre far visitare sulla persona le guardie notturne, quando escono dal Magazzino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-46

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