RegolamentoTitolo II

Art. 42

In vigore dal 4 mar 1927
La dogana non risponde delle mancanze, nè delle avarie che possono verificarsi nelle merci depositate in Magazzini a chiusura ufficiale, restando sempre responsabili della conservazione e della custodia di queste merci come di quelle depositate in altri magazzini, il concessionario del Magazzino generale. Ciò senza pregiudizio del disposto dell'art. 246 del Regolamento doganale, per quanto riguarda il pagamento dei diritti doganali nel caso di fraudolenta sottrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-42

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