RegolamentoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 14 set 2012
L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura determinata dal Ministero dello sviluppo economico, non inferiore ad euro 14.000, nè superiore ad euro 700.000. I predetti importi minimo e massimo possono essere aggiornati con periodicità non inferiore ad un triennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT. La cauzione potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'esercente od in titoli al portatore, od anche mediante fidejussione da parte di un istituto di credito di gradimento dell'Amministrazione dello Stato. Se la cauzione è prestata in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito. Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5 per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di 15 giorni. Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dei Magazzini generali, nel qual caso restano vincolati al pari della somma capitale. Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato; quelle in titoli intestati conterranno il vincolo cauzionale e saranno depositate presso il Consiglio provinciale dell'economia nazionale nella cui giurisdizione hanno sede i Magazzini generali. La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello sviluppo economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell'attività presentata al registro delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione è pubblicata dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo