Regolamento›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 14 set 2012
1. La segnalazione certificata di inizio di attività diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonché del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali già costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attività produttive trasmette l'istanza. Lo sportello unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello sviluppo economico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-1