RegolamentoTitolo I

Art. 7

In vigore dal 4 mar 1927
Se in un Magazzino generale sono depositate merci di proprietà dell'esercente non si può far luogo all'emissione su di esse, della fede di deposito e della nota di pegno, sotto pena di revoca della facoltà di emettere titoli rappresentativi delle merci depositate. Le partite di merci sulle quali sono emesse le fedi di deposito e le note di pegno debbono essere tenute distinte le une dalle altre, in modo che siano facilmente ed esattamente individuabili le merci corrispondenti a ciascun titolo. In caso di inosservanza, il Ministro per l'economia nazionale, con decreto motivato, potrà inibire all'esercente, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, di emettere titoli rappresentativi delle merci depositate, salvo ad adottare più gravi provvedimenti in caso di recidiva. Inoltre il Ministro può ordinate l'esecuzione di opere necessarie per garantire l'osservanza della disposizione. Se risultino emesse allo scoperto fedi di deposito e note di pegno, si fa luogo alla revoca dell'autorizzazione di esercizio del Magazzino generale per ragioni di pubblico interesse, salva l'applicazione delle maggiori pene prevedute dal Codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-7

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