RegolamentoTitolo I

Art. 9

In vigore dal 4 mar 1927
I Consigli provinciali dell'economia hanno facoltà di far eseguire in ogni tempo ispezioni ai Magazzini generali esistenti nella provincia. Dette ispezioni sono affidate a funzionari della Amministrazione delle Stato designati dal Prefetto. Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà altresì di disporre tali ispezioni, valendosi di propri funzionari, in caso di particolare gravità. I funzionari incaricati di eseguire le ispezioni dovranno procedere con particolare diligenza al controllo delle merci sulle quali siano state emesse fedi di deposito e note di pegno e denuncieranno l'eventuale inosservanza delle disposizioni del primo capoverso dell' del presente regolamento. Le ispezioni ordinate ai Magazzini generali, soggetti a vigilanza doganale, saranno compiute d'intesa con le autorità doganali, per quanto possano riferirsi al movimento delle merci estere. Le spese occorrenti per le ispezioni sono a carico del Magazzino generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-9

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