RegolamentoTitolo II

Art. 12

In vigore dal 4 mar 1927
I locali destinati ad uso di Magazzino generale nel quale si vogliano depositare merci estere devono essere fabbricati o adattati in base a disegno approvato dal Ministero delle finanze, il quale potrà disporre quelle modificazioni che ritenesse necessarie per la piena sicurezza e facile sorveglianza dei medesimi. Il Ministero delle finanze determinerà anche il numero l'ubicazione e l'ampiezza dei locali da porsi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per i propri servizi e quanto altro occorra per i servizi stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-12

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