Regolamento›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 4 mar 1927
Tutte le stanze o ambienti compresi entro il recinto dei Magazzini generali di cui all' dovranno essere numerati ordinatamente e in modo visibile all'esterno.
I numeri di ordine non potranno essere cambiati senza che sia dato avviso all'autorità finanziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-13