RegolamentoTitolo II

Art. 15

In vigore dal 4 mar 1927
L'amministrazione del Magazzino è tenuta a provvedere a proprie spese all'illuminazione ed al riscaldamento dei locali di cui al secondo comma dell' e a fornire mobili, pesi e quanto altro occorre per la regolare e comoda esecuzione delle operazioni doganali e daziarie. Le spese di facchinaggio per queste operazioni sono pure a carico di detta amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-15

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