Regolamento›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 4 mar 1927
I concessionari dei Magazzini generali sono responsabili verso la Finanza, senza obbligo di cauzione, delle merci vincolate alla dogana depositatevi e di tutti i dazi ed altri diritti ad esse applicabili.
Sono pure responsabili, senza obbligo di cauzione, delle pene pecuniarie eventualmente applicabili secondo le leggi di finanza, salvo il diritto di regresso verso chi di ragione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-20