Regolamento›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 4 mar 1927
Le navi con carico destinato totalmente o in parte a un Magazzino generale marittimo, situato nel porto d'approdo delle stesse navi, potranno eseguire, alle banchine o nei bacini del detto Magazzino, tanto le operazioni di sbarco, quanto quelle d'imbarco di merci estratte dai depositi del Magazzino stesso.
Però, tutte le formalità prescritte dalla legge doganale in materia di manifesti dovranno essere compiute presso il competente ufficio principale della dogana.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-23