Regolamento›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 4 mar 1927
Presso i Magazzini generali potranno stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci arrivate in attesa della dichiarazione per deposito.
Questi locali o capannoni dovranno essere chiusi a due chiavi, delle quali una sarà tenuta dalla dogana e l'altra dall'amministrazione dei magazzini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-21