Art. 21
RegolamentoTitolo II

Art. 21

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In vigore dal 4 mar 1927
Presso i Magazzini generali potranno stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci arrivate in attesa della dichiarazione per deposito. Questi locali o capannoni dovranno essere chiusi a due chiavi, delle quali una sarà tenuta dalla dogana e l'altra dall'amministrazione dei magazzini.
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