Regolamento›Titolo II
Art. 26
In vigore dal 4 mar 1927
Per introdurre merci estere in Magazzino generale, l'amministrazione esercente deve presentare all'ufficio di dogana la dichiarazione per deposito, prescritta dalla legge doganale.
Se le merci sono dichiarate come ammissibili ad un trattamento di favore, l'Ufficio doganale, nel ricevere la dichiarazione, deve accertare se concorrano tutte le condizioni necessarie per l'applicabilità di detto trattamento e, in caso affermativo, ne fa espresso cenno sulla stessa dichiarazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-26