Regolamento›Titolo II
Art. 28
In vigore dal 4 mar 1927
La bolletta di introduzione in deposito è intestata alla amministrazione esercente e ad essa consegnata.
Sulla bolletta matrice, da restare presso la dogana, la amministrazione esercente, in prova della eseguita introduzione, apporrà il suo visto, indicando il locale od il numero del Magazzino nel quale fu collocata la merce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-28