RegolamentoTitolo II

Art. 24

In vigore dal 4 mar 1927
Nel caso previsto dal precedente articolo, i permessi di imbarco e sbarco alle banchine e nei bacini del Magazzino sono emessi dalla dogana principale. Il capo dell'Ufficio doganale del Magazzino provvede alla vigilanza opportuna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-24

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