RegolamentoTitolo I

Art. 11

In vigore dal 4 mar 1927
I Magazzini generali che non siano destinati esclusivamente alla custodia e alla conservazione di merci e derrate nazionali o nazionalizzate sono sottoposti, oltrechè alle disposizioni del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e del presente regolamento, anche a quelle della legge doganale e dei regolamenti emanati in virtù dell' del R. decreto-legge.
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