Art. 7
In vigore dal 28 gen 1927
Il personale insegnante e quello amministrativo saranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni; il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-05;2238#art-7