Art. 3
In vigore dal 28 gen 1927
La Scuola ha per issopo di formare una vera e propria maestranza agricola e d'istruire le giovani contadine nell'economia domestica e in tutto quanto può tornar utile ad esse di sapere per l'esercizio di una azienda agraria.
L'indirizzo e i programmi d'insegnamento, nonché il regolamento organico e disciplinare della Scuola di cui all' del presente decreto, deliberati dal Consiglio d'amministrazione di essa, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, previa adesione dell'Amministrazione provinciale per quanto riguarda i rapporti del personale attualmente in servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-05;2238#art-3