Art. 2
In vigore dal 28 gen 1927
Lo Stato, oltre ai sussidi straordinari già concessi e quelli che eventualmente concederà in avvenire per la sistemazione della Scuola e dell'azienda annessavi, corrisponde al Consorzio per il mantenimento di essa, a partire dal 1° luglio 1926, annue L. 40,000, stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale al cap. 54 dell'esercizio corrente e corrispondenti degli esercizi a venire.
La Provincia dà in uso al nuovo Ente i fabbricati e terreni, salvo il diritto di proprietà e possesso, e quanto presentemente è destinato al funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di Teodone e corrisponde al Consorzio per il mantenimento della Scuola annue L. 80,000, senza obbligo ad un'assegnazione maggiore.
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'Ente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-05;2238#art-2