Art. 5

In vigore dal 28 gen 1927
Il personale della Scuola deve avere la cittadinanza italiana. Esso si compone di un direttore e di un vice direttore, insegnanti delle materie tecniche di un insegnante di lingua o cultura generale italiana e di una maestra di economia domestica, che vengono nominati dal Consiglio d'amministrazione, ma la cui nomina è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, e del personale tecnico, amministrativo e d'inservienza nominato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore. Il personale addetto all'attuale Istituto alla emanazione del presente decreto, sarà mantenuto in servizio su deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-05;2238#art-5

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