Art. 6

In vigore dal 28 gen 1927
Il direttore ha il governo didattico-tecnico, amministrativo e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige i programmi d'insegnamento in armonia coi fini della Scuola; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda, agraria da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione, che li comunicherà per visione al Ministero dell'economia nazionale ed all'Amministrazione provinciale; redige il regolamento internoo; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione. Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio d'amministrazione e di fronte alla Provincia, per i beni di proprietà della medesima, di tutto il materiale esistente nella Scuola e nell'azienda agraria che egli riceverà in consegna all'atto della assunzione dell'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-05;2238#art-6

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