Art. 8

In vigore dal 28 gen 1927
Il regolamento organico e disciplinare disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola; determinerà per il personale la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti periodici successivi; fisserà le norme per la assunzione, la conferma in servizio cd il trattamento di quiescenza, nonché le norme disciplinari. Saranno rispettati i diritti acquisiti dal personale che fosse conservato in carica. È ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio d'amministrazione contro il personale insegnante di ruolo. Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria industriale e commerciale che delibererà secondo procedura vigente per i professori delle Regie scuole agrarie medie. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1926. VITTORIO EMANUELE. Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 256, foglio 24. - Coop.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-05;2238#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo