Art. 8
In vigore dal 28 gen 1927
Il regolamento organico e disciplinare disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola; determinerà per il personale la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti periodici successivi; fisserà le norme per la assunzione, la conferma in servizio cd il trattamento di quiescenza, nonché le norme disciplinari.
Saranno rispettati i diritti acquisiti dal personale che fosse conservato in carica.
È ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio d'amministrazione contro il personale insegnante di ruolo.
Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria industriale e commerciale che delibererà secondo procedura vigente per i professori delle Regie scuole agrarie medie.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 dicembre 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 24. - Coop.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-05;2238#art-8