Capo II
Art. 21
In vigore dal 1 ott 1925
Quando il conto consuntivo si chiuda con disavanzo, la Giunta per l'istruzione media ne dà immediatamente avviso, per mezzo del provveditore agli studi, al Ministero della pubblica istruzione, per i provvedimenti prescritti dall' del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Nel frattempo la stessa Giunta può ordinare i provvedimenti conservativi e cautelativi, a salvaguardia delle attività e delle ragioni del convitto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-21