Capo II

Art. 26

In vigore dal 30 ott 1962
I concorsi per l'assunzione nei ruoli degli istitutori, dei maestri elementari e dei vice-economi dei convitti nazionali, di cui agli del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono banditi per un numero determinato di posti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo consenso del Ministro per le finanze, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e sul Bollettino Ufficiale del Ministero.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-26

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