Capo II

Art. 23

In vigore dal 1 ott 1925
Contro i provvedimenti del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente articolo è ammesso ricorso di legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-23

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