Titolo II›Capo I
Art. 25
In vigore dal 1 ott 1925
Ai funzionari ed impiegati statali dei convitti nazionali si applicano, quando non soccorrano norme speciali, le norme comuni vigenti per le corrispondenti categorie degli impiegati civili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-25