Capo II

Art. 19

In vigore dal 1 ott 1925
Sono sottoposte all'approvazione della Giunta per l'istruzione media e non diventano esecutive, se non quando siano state approvate, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che abbiano per oggetto affari eccedenti l'ordinaria amministrazione, e in particolar modo: a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo, che debbono essere approvati rispettivamente entro il 15 dicembre e il 28 febbraio; b) le alienazioni e gli acquisti di immobili, di titoli del debito pubblico e di credito; c) le locazioni e conduzioni oltre i nove anni; d) le spese che impegnino il bilancio oltre i nove anni; e) le accensioni di debiti; f) le transazioni; g) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio; h) le affrancazioni di rendite e di censi; i) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; l) le nuove e maggiori spese e lo storno dei fondi da una categoria a un'altra del bilancio; m) la misura della retta annuale e delle altre corresponsioni a carico dei convittori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-19

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