Art. 21
Capo II

Art. 21

21 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Quando il conto consuntivo si chiuda con disavanzo, la Giunta per l'istruzione media ne dà immediatamente avviso, per mezzo del provveditore agli studi, al Ministero della pubblica istruzione, per i provvedimenti prescritti dall' del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Nel frattempo la stessa Giunta può ordinare i provvedimenti conservativi e cautelativi, a salvaguardia delle attività e delle ragioni del convitto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-21