StatutoCapo II

Art. 7

In vigore dal 27 gen 1925
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione di concerto col Ministro per l'Economia Nazionale. Può essere sciolto per decreto Reale su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione di concerto col Ministro per l'Economia Nazionale, per gravi motivi o quando, richiamato da uno dei Ministri alla osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, persista a violarli. In caso di scioglimento il governo amministrativo è affidato ad un Commissario straordinario le cui indennità sono poste a carico del bilancio dell'Università.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-7

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