Statuto›Capo II
Art. 10
In vigore dal 27 gen 1925
Il Consiglio di ciascuna Facoltà e quello della Scuola di farmacia si compone del Preside o Direttore, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo assegnati nelle piante organiche delle rispettive Facoltà o Scuola.
Possono parteciparvi i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti nei casi previsti dal regolamento generale universitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-10