Statuto›Capo II
Art. 9
In vigore dal 27 gen 1925
I Presidi delle Facoltà e il Direttore della Scuola di farmacia sono nominati dal Rettore su proposta delle rispettive Facoltà o Scuole fra gli insegnanti stabili di materie obbligatorie. In assenza del Preside ne fa le veci il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola.
Durano in ufficio un triennio e possono essere nella stessa forma confermati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-9