Statuto›Capo II
Art. 8
In vigore dal 27 gen 1925
Il Senato accademico si compone:
a) del Rettore, che lo presiede;
b) del Rettore, ultimamente uscito di carica;
c) dei Presidi delle tre Facoltà e del Direttore della Scuola di farmacia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-8