StatutoCapo II

Art. 8

In vigore dal 27 gen 1925
Il Senato accademico si compone: a) del Rettore, che lo presiede; b) del Rettore, ultimamente uscito di carica; c) dei Presidi delle tre Facoltà e del Direttore della Scuola di farmacia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-8

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