Statuto›Capo II
Art. 4
In vigore dal 27 gen 1925
Il Consiglio di amministrazione si compone del Rettore pro tempore della Università, che lo presiede; di un rappresentante del Governo designato dal Ministro della Pubblica Istruzione; di tre professori stabili designati, rispettivamente e separatamente, uno dalla Facoltà di giurisprudenza, uno dalla Facoltà di medicina e chirurgia ed uno dalla Facoltà di medicina veterinaria; di due rappresentanti del Consiglio provinciale e di due del Consiglio comunale, eletti dai consessi suddetti anche fuori dei propri seni.
Nel Consiglio possono ottenere un rappresentante enti o privati che contribuiscano al mantenimento della Università con assegno annuo non inferiore ad un decimo dell'entrata complessiva della Università.
I componenti del Consiglio di amministrazione nominati dai Consigli provinciale e comunale, e quello scelto dal Ministero della Pubblica Istruzione, nonché quelli eventualmente designati da enti o privati di cui al precedente capoverso, durano in carica un triennio e possono essere rieletti o confermati. Quelli eletti dalle Facotà durano in carica un biennio e possono essere rieletti. Ove senza giustificato motivo i componenti non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio e vengono sostituiti.
Storico versioni
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