Statuto›Capo I
Art. 2
In vigore dal 27 gen 1925
L'Università di Perugia è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:
a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di medicina e chirurgia con annessa Scuola di ostetricia per aspiranti levatrici;
c) Facoltà di medicina veterinaria;
d) Scuola di farmacia;
Per la Facoltà di giurisprudenza e di medicina e chirurgia e per la Scuola di farmacia è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione a norma del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; per la Facoltà di medicina veterinaria è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Economia nazionale a norma dell'art. 113 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-2