Art. 7
In vigore dal 5 lug 1925
Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elementare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventualmente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario-economo e di uno o più prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza.
Qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere assunto altro personale insegnante od assistente come incaricato, o si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati particolari insegnamenti.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 24 maggio 1925, n. 906 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "All'«Insegnante di cultura generale» di cui al 1° comma dell'art. 7 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775, e' sostituito il «censore-catechista insegnante di cultura generale»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1775#art-7