Art. 4

In vigore dal 5 lug 1925
Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero, i programmi d'insegnamento, nonché le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna, compilato dal direttore; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati; delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonché quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 24 maggio 1925, n. 906 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In eccezione di quanto dispone l'art. 4 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775, la nomina e la revoca del censore-catechista e' riservata a Monsignore Arcivescovo di Udine quale presidente dell'Opera pia Sabbatini".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1775#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo