Art. 6

In vigore dal 4 dic 1924
Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato, con L. 119.560; la provincia del Friuli, con L. 14.000; l'Opera pia Sabbatini, con L. 15,000; somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio 1924-25.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1775#art-6

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