Art. 3

In vigore dal 5 lug 1925
La Scuola è retta da un Consiglio di amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia e di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all'art. l del presente decreto, più i rappresentanti dell'Opera pia Sabbatini. Il direttore della Scuola è membro di diritto del Consiglio, con le funzioni di segretario. I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito. Il presidente dell'Opera pia Sabbatini è presidente del Consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1775#art-3

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