Art. 11
In vigore dal 4 dic 1924
La scelta del segretario-economo, del capo tecnico e dei sottocapi tecnici, nonché del prefetto di disciplina, sarà fatta dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore fra i giovani licenziati di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Regie scuole agrarie medie o pareggiate o sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che abbiano già dato prova della loro capacità.
La nomina sarà definitiva dopo un anno di prova.
L'anno di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.
Al personale attualmente in servizio, che venga assunto dal nuovo Ente, saranno riconosciuti i diritti acquisiti nei riguardi del trattamento economico e di quiescenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1775#art-11